Per rifiuti edili non si intendono soltanto le macerie risultanti da lavori di demolizione e costruzione, ma tutti i rifiuti che derivano da tali attività.
L’articolo 184, comma 3, lettera b), del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, annovera tra i rifiuti speciali i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.
Il Codice Europeo dei Rifiuti (CER) li identifica al capitolo 17 come “rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione”.
Valli Gestioni Ambientali si occupa della raccolta, trasporto e dello stoccaggio presso i propri impianti dei rifiuti edili che vengono trattati per il successivo invio a recupero o a smaltimento.
Valli mette inoltre a disposizione dei propri clienti il servizio di analisi chimiche per la classificazione delle terre e rocce da scavo.