Terre e Rocce contaminate
Tra i materiali edili generati dalle attività di demolizione e costruzione di edifici e infrastrutture si annoverano anche le terre e rocce contaminate provenienti da scavi. Quando non contaminati e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente, tali materiali possono essere riutilizzati sia nel sito di produzione, sia in un sito diverso da quello di produzione o come sottoprodotto.
Qualora non sussistano i requisiti normativi, le terre e rocce contaminate devono essere classificate come rifiuti e identificate con un codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). La classificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso dipende dalla presenza e concentrazione di sostanze contaminanti, determinabili attraverso analisi chimiche specifiche.
Classificazione e Codici EER
La corretta gestione delle terre e rocce da scavo inizia con l’attribuzione del codice EER (ex CER) appropriato, fondamentale per determinare la pericolosità del rifiuto e le modalità di trasporto (obbligo di FIR e ditte autorizzate):
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EER 17 05 04: Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rifiuti non pericolosi).
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EER 17 05 03: Terre e rocce contenenti sostanze pericolose.
Iter di Gestione e Normativa
Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dal D.Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e dal DPR 120/2017, che disciplinano il deposito temporaneo, l’utilizzo come sottoprodotto e le procedure di smaltimento.
Per una gestione conforme è necessario seguire passaggi rigorosi come l’Analisi di Caratterizzazione e Valutazione del destino finale e proprio in questa fase Valli Gestioni Ambientali supporta le aziende.
I servizi di Valli Gestioni Ambientali
Valli Gestioni Ambientali offre un servizio completo per la gestione delle terre e rocce contaminate, mettendo a disposizione il proprio servizio di analisi chimico-fisiche, per verificare l’eventuale contaminazione dei materiali, e, in caso di contaminazione, trattamento, recupero o smaltimento presso impianti autorizzati, nel pieno rispetto delle normative ambientali vigenti.
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Qual è la differenza tra terre e rocce da scavo e terre contaminate ai fini dello smaltimento?
In Italia, le terre e rocce da scavo sono disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 120/2017. Se i materiali rispettano i requisiti previsti dal D.P.R. 120/2017 possono qualificarsi come sottoprodotti ed essere riutilizzati in altri cantieri senza rientrare nella normativa sui rifiuti. Quando i valori analitici superano le soglie, le terre diventano rifiuti speciali: codice EER 17 05 04 (non pericolose) o 17 05 03* (pericolose, contenenti sostanze pericolose). Richiedono FIR, trasporto da parte di soggetti iscritti all’Albo Gestori Ambientali e conferimento a impianti autorizzati. Valli Gestioni Ambientali esegue l’analisi delle terre contaminate e gestisce l’intero iter di smaltimento o valorizzazione come sottoprodotto.
Quale codice EER si assegna alle terre contaminate da idrocarburi?
La classificazione delle terre contaminate da idrocarburi richiede analisi chimico-fisiche con parametri minimi: idrocarburi totali C10-C40 (TPH o Total Petroleum Hydrocarbons), metalli pesanti (Pb, Cd, Cu, Ni, Zn, Cr totale e VI), IPA (idrocarburi policiclici aromatici). Se i risultati superano le CSC di Colonna A o B dell’Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, il codice EER da attribuire è 17 05 03* (terra e rocce contenenti sostanze pericolose). In presenza di contaminazione da solventi clorurati (BTEX, PCE, TCE) il pacchetto analitico richiede parametri aggiuntivi. Il trasporto di questo rifiuto deve avvenire nel rispetto della normativa e il conferimento è ammesso verso impianti di trattamento specifici o discariche per pericolosi. Valli Gestioni Ambientali gestisce la filiera completa: analisi, ritiro con mezzi idonei e smaltimento finale delle terre contaminate.
È possibile depositare temporaneamente le terre contaminate in cantiere prima del ritiro?
Il deposito temporaneo di terre contaminate classificate come rifiuti speciali è ammesso direttamente sul luogo di produzione (il cantiere) senza autorizzazione, purché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006: conferimento ogni 3 mesi oppure al raggiungimento delle soglie di quantità (30 m³ totali, di cui massimo 10 m³ per i pericolosi), con durata massima di un anno qualora tali quantitativi non siano raggiunti, segregazione per codice EER, etichettatura, impermeabilizzazione dell’area e copertura del cumulo per prevenire il dilavamento nel suolo o nelle acque superficiali. Superare queste condizioni configura “stoccaggio non autorizzato” con conseguenze penali (art. 256 D.Lgs. 152/2006). Valli Gestioni Ambientali organizza il ritiro programmato direttamente in cantiere, con cassoni scarrabili dedicati e FIR digitale (xFIR) emesso sul posto.