Per le imprese tenute agli adempimenti RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) si avvicina una scadenza importante: il 15 settembre 2026 terminerà infatti il periodo transitorio (doppio binario), durante il quale i soggetti iscritti al RENTRI possono continuare a utilizzare, in alternativa al FIR digitale, il formulario in formato cartaceo.
A partire dal 16 settembre 2026 infatti, per gli operatori iscritti al RENTRI, l’emissione del FIR in formato digitale (xFIR) diventerà obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente e non sarà più possibile ricorrere al FIR cartaceo in alternativa a quello digitale.
Obbligo di FIR digitale (xFIR) dal 16 settembre 2026
L’obbligo riguarderà, in particolare:
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.
| SOGGETTO | FIR DIGITALE | FIR CARTACEO |
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti | Rifiuti pericolosi e non pericolosi | |
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con fino a 10 dipendenti | Rifiuti pericolosi | Rifiuti non pericolosi* |
Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività – agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della pesca,** – commerciali – di servizio – sanitarie | Rifiuti pericolosi | Rifiuti non pericolosi* |
| * Questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi | ||
| ** solo per i produttori ISCRITTI al RENTRI che non usufruiscono delle modalità alternative di cui all’art. 190 comma 6 del D.Lgs. 152/2006 | ||
Non devono utilizzare il FIR digitale i produttori di rifiuti non pericolosi non iscritti al RENTRI.
In tutti i casi, il produttore/detentore dei rifiuti può scegliere di richiedere l’emissione del formulario al trasportatore. Tale produttore/detentore deve in ogni caso procedere alla firma del documento.
La modalità di emissione del FIR da parte del produttore/detentore definisce la modalità di adempimento da parte di tutta la filiera:
- se il produttore/detentore è obbligato all’emissione digitale del FIR, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale;
- se il produttore/detentore non è obbligato all’emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.
Verifica della propria operatività RENTRI
Con l’avvicinarsi dell’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del FIR digitale (xFIR), è opportuno che le aziende interessate valutino tempestivamente il proprio livello di preparazione organizzativa e tecnologica. Anticipare le verifiche necessarie consente di evitare rallentamenti operativi e difficoltà nella gestione del ritiro e trasporto di rifiuti una volta concluso il periodo transitorio.
Si raccomanda pertanto di:
- verificare il corretto funzionamento della soluzione informatica che verrà utilizzata per la gestione dei FIR digitali, scegliendo tra i servizi messi a disposizione dal RENTRI o eventuali software gestionali interoperabili;
- verificare che i dispositivi destinati all’utilizzo dell’App con cui compilare e firmare il FIR digitale siano correttamente configurati, aggiornati e funzionanti, effettuando preventivamente i necessari test di accesso e utilizzo;
- informare il personale coinvolto nelle attività di compilazione, firma e gestione dei FIR digitali;
- programmare alcune simulazioni operative prima del 16 settembre 2026, così da individuare e risolvere eventuali criticità prima dell’avvio dell’obbligo.
Per ulteriori dettagli, Vi invitiamo a consultare il portale RENTRI al seguente link.