Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR): guida pratica alla compilazione

15 Settembre 2026
Firma di un formulario di identificazione rifiuti (FIR) con penna stilografica in ufficio

Il Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR) è il documento che accompagna il trasporto di ogni rifiuto dal luogo di produzione all’impianto di destinazione, attestando quantità, tipologia (tramite codice EER) e soggetti coinvolti nel trasporto. Dal 16 settembre 2026, per i soggetti iscritti al RENTRI è terminato il periodo transitorio: nei casi previsti dalla normativa il FIR va emesso esclusivamente in formato digitale (xFIR).

In sintesi

  • Il FIR si compila in quattro copie, di cui una resta al produttore, una al trasportatore e due al destinatario (una delle quali torna al produttore firmata).
  • Il FIR va conservato per 3 anni da tutti i soggetti coinvolti nel trasporto.
  • Dal 16 settembre 2026 il formato digitale xFIR è obbligatorio per i soggetti RENTRI, nei casi previsti dalla normativa vigente.
  • Il codice CER attribuito nel FIR deve coincidere con quello utilizzato nel registro di carico e scarico e nel MUD.

Cos’è il FIR e quando è obbligatorio

Il FIR accompagna il trasporto di rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi, salvo le esenzioni previste dalla normativa) e ne attesta la tracciabilità dal produttore all’impianto di destinazione finale. La compilazione corretta richiede innanzitutto la corretta attribuzione del codice EER del rifiuto trasportato.

I campi principali del FIR

Il formulario richiede l’indicazione di:

  • Produttore del rifiuto: dati anagrafici e sede di produzione;
  • Trasportatore: dati dell’impresa autorizzata al trasporto e numero di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
  • Destinatario: impianto di recupero o smaltimento autorizzato a ricevere quella tipologia di rifiuto;
  • Caratteristiche del rifiuto: codice EER, stato fisico, quantità, eventuali caratteristiche di pericolo (HP1-HP15) se il rifiuto è pericoloso;
  • Numero di colli/imballaggi e modalità di trasporto (ADR, dove applicabile).

Quante copie del FIR e chi le conserva

Il FIR viene emesso in quattro copie: la prima resta al produttore al momento della partenza del trasporto; la seconda e la terza accompagnano il rifiuto e restano rispettivamente al trasportatore e al destinatario; la quarta copia, controfirmata dal destinatario a conferma dell’avvenuto conferimento, deve tornare al produttore. Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a conservare il FIR per 3 anni.

Il passaggio al FIR digitale (xFIR) e il RENTRI

Con l’entrata a regime del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), disciplinato dall’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59, i soggetti iscritti sono progressivamente tenuti a utilizzare il formulario in formato digitale (xFIR) al posto della copia cartacea. Dal 16 settembre 2026 si è concluso il periodo transitorio a doppio binario: per gli operatori iscritti al RENTRI, l’emissione del FIR digitale è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente. Per un quadro aggiornato degli adempimenti RENTRI, si rimanda alla pagina RENTRI.

Errori più frequenti nella compilazione del FIR

Tra le criticità più comuni riscontrate nella compilazione del formulario figurano: l’attribuzione di un codice EER non coerente con il processo produttivo di origine, l’incompletezza dei dati anagrafici del trasportatore, e la mancata restituzione della quarta copia al produttore entro i termini previsti, elemento che espone il produttore a responsabilità in caso di controlli.

Supporto nella gestione documentale dei rifiuti

Valli Gestioni Ambientali supporta le aziende produttrici nella corretta gestione documentale del ciclo dei rifiuti, dalla classificazione EER alla compilazione del formulario di trasporto. Per approfondimenti sui servizi di supporto normativo, consultare la pagina Consulenza rifiuti.

Domande frequenti sul FIR

Per quanto tempo va conservato il FIR?

Il FIR deve essere conservato per 3 anni da tutti i soggetti coinvolti nel trasporto: produttore, trasportatore e destinatario.

Il FIR cartaceo è ancora ammesso dopo il 16 settembre 2026?

Per i soggetti iscritti al RENTRI, dal 16 settembre 2026 l’emissione del FIR in formato digitale (xFIR) è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente e non è più possibile ricorrere in alternativa al formulario cartaceo.

Chi è responsabile della corretta compilazione del FIR?

La responsabilità della corretta attribuzione del codice EER e delle informazioni relative al rifiuto è del produttore; trasportatore e destinatario sono responsabili per la correttezza dei rispettivi dati e per la tempestiva restituzione delle copie di competenza.

Cosa cambia tra FIR e registro di carico e scarico?

Il FIR accompagna il singolo trasporto, mentre il registro di carico e scarico riepiloga cronologicamente tutte le movimentazioni di rifiuti dell’unità locale. I dati riportati nei due documenti, incluso il codice EER, devono essere coerenti tra loro.

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