Il registro di carico e scarico è il documento su cui produttori e gestori di rifiuti annotano cronologicamente le movimentazioni dei rifiuti prodotti, detenuti o gestiti, in coerenza con i codici EER attribuiti e con i formulari di trasporto emessi. Con l’entrata a regime del RENTRI, la tenuta del registro si sta progressivamente digitalizzando, ma gli obblighi sostanziali di annotazione restano invariati.
In sintesi
- Sono obbligati alla tenuta del registro i produttori di rifiuti pericolosi e la maggior parte dei gestori (trasportatori, intermediari, impianti di recupero/smaltimento).
- Le annotazioni di carico vanno effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione o dal carico del rifiuto; le annotazioni di scarico entro 10 giorni lavorativi dalla movimentazione.
- Il registro va conservato per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione.
- I soggetti iscritti al RENTRI tengono il registro in formato elettronico tramite l’area riservata del registro nazionale.
Chi è obbligato alla tenuta del registro
Sono tenuti al registro di carico e scarico i produttori di rifiuti pericolosi che superano determinate soglie dimensionali, oltre a trasportatori, intermediari e commercianti di rifiuti, e i gestori di impianti di recupero e smaltimento. Le soglie e le esenzioni applicabili ai produttori di rifiuti non pericolosi seguono i criteri dimensionali stabiliti dalla normativa vigente.
Cosa si annota nel registro
Per ogni movimentazione, il registro riporta la data, il codice EER del rifiuto, la quantità, e — per gli scarichi — gli estremi del formulario di identificazione rifiuti (FIR) associato al trasporto. La coerenza tra i codici EER indicati nel registro, nel FIR e nel MUD è un elemento verificato in sede di controllo.
Tempi di annotazione
Le annotazioni relative al carico dei rifiuti prodotti devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto (o, per i rifiuti detenuti, dal momento della presa in carico); le annotazioni di scarico entro dieci giorni lavorativi dalla movimentazione verso il destinatario finale.
Conservazione del registro
Il registro di carico e scarico va conservato per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione, un termine di legge stabile che si affianca a quello di conservazione del FIR (3 anni).
Il registro elettronico nel RENTRI
Con il RENTRI (art. 188-bis D.Lgs. 152/2006, D.M. 4 aprile 2023 n. 59), i soggetti obbligati tengono le registrazioni cronologiche in formato elettronico attraverso l’area riservata del registro nazionale, superando progressivamente la tenuta cartacea. Per un quadro aggiornato sugli adempimenti e sulle tempistiche di adeguamento, si rimanda alla pagina RENTRI.
Registro e altri adempimenti collegati
I dati del registro di carico e scarico confluiscono, in forma aggregata, nel MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) per i soggetti tenuti alla dichiarazione annuale. La coerenza tra registro, FIR e MUD è un presupposto per una gestione documentale corretta: per un approfondimento sulla compilazione del formulario, si rimanda alla nostra guida al FIR.
Supporto nella gestione documentale
Valli Gestioni Ambientali affianca le aziende produttrici nella corretta tenuta della documentazione ambientale, dal registro di carico e scarico alla compilazione del MUD. Per approfondimenti, consultare le pagine Consulenza compilazione MUD e Consulenza rifiuti.
Domande frequenti sul registro di carico e scarico
Per quanto tempo va conservato il registro di carico e scarico?
Il registro va conservato per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione effettuata.
Entro quanto tempo va annotato un carico o uno scarico di rifiuti?
Le annotazioni di carico e di scarico vanno effettuate entro dieci giorni lavorativi, rispettivamente dalla produzione/presa in carico del rifiuto e dalla sua movimentazione verso il destinatario.
Il registro cartaceo è ancora ammesso?
Con l’entrata a regime del RENTRI, i soggetti iscritti tengono il registro in formato elettronico tramite l’area riservata del registro nazionale, secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa vigente.
Che rapporto c’è tra registro di carico e scarico e MUD?
I dati annotati nel registro nel corso dell’anno confluiscono, in forma aggregata, nella dichiarazione MUD per i soggetti tenuti a tale adempimento.