Smaltimento rifiuti speciali
Normative sullo smaltimento dei rifiuti speciali
Valli Gestioni Ambientali è specializzata nella gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, che includono rifiuti solidi, liquidi e fangosi. La gestione dei rifiuti speciali e urbani è disciplinata, a livello nazionale, dalla Parte Quarta del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.i. “Norme in materia ambientale”, che costituisce il quadro normativo di riferimento per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.
Definizioni importanti nel D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
Alcune definizioni chiave riportate nell’articolo 183 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. includono:
Rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;
Smaltimento rifiuti speciali e urbani: qualsiasi operazione diversa dal recupero, anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato B alla Parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
Trattamento rifiuti: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero e dello smaltimento.
Gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
Classificazione generale dei rifiuti e cosa si intende per gestione, recupero e smaltimento rifiuti speciali
I principali riferimenti normativi sulla classificazione dei rifiuti sono rappresentati, a livello comunitario, dalla direttiva 2008/98/CE s.m.i., dalla decisione 2000/532/CE s.m.i. e, su scala nazionale, dalla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. Le suddette normative richiamano estesamente le definizioni e i criteri contenuti nelle disposizioni comunitarie relative alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, con particolare riferimento ai regolamenti 2008/1272/CE s.m.i. (regolamento CLP), 2008/440/CE s.m.i. e 1907/2006 s.m.i. (REACH). Per una conoscenza adeguata delle procedure da applicare ai fini della classificazione dei rifiuti, è pertanto, sempre necessaria, un’attenta lettura della pertinente normativa comunitaria e nazionale.
L’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dispone che i rifiuti sono classificati in urbani e speciali in base alla loro origine. A loro volta, in base alle caratteristiche di pericolosità, sono classificati in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Classificazione dei rifiuti: rifiuti speciali e rifiuti urbani
All’articolo 184 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. i rifiuti vengono classificati come segue:
- rifiuti urbani (articolo 184, comma 2, D.Lgs. 152/2006 s.m.i.), i rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter):
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti dalla manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso
campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.
- rifiuti speciali (articolo 184, comma 3, D. Lgs. 152/2006 s.m.i.):
a) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.
Classificazione dei rifiuti: pericolosi e non pericolosi
Ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., si definisce:
“b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che “presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della Parte Quarta del presente decreto”.
Tale definizione è confermata anche dall’articolo 184, comma 4, che ribadisce:
“sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I della Parte quarta del presente decreto”.
Tuttavia, a decorrere dal 1 giugno 2015, è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 1357/2014 s.m.i., direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, che ha sostituito l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE. Questo regolamento ha introdotto nuovi criteri per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti, in linea con il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), abrogando le precedenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE. Pertanto, dal 1 giugno 2015, le caratteristiche di pericolo dei rifiuti non sono più quelle indicate all’Allegato I, Parte IV del D.Lgs. 152/2006, ma quelle definite nel Regolamento (UE) n. 1357/2014 s.m.i.. Di conseguenza, la classificazione di un rifiuto come pericoloso deve oggi basarsi sulle caratteristiche HP elencate nell’allegato del Regolamento 1357/2014 s.m.i., tra cui:
HP 1 “Esplosivo”
HP 2 “Comburente”
HP 3 “Infiammabile”
HP 4 “Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari”
HP 5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”
HP 6 “Tossicità acuta”
HP 7 “Cancerogeno”
HP 8 “Corrosivo”
HP 9 “Infettivo”
HP 10 “Tossico per la riproduzione”
HP 11 “Mutageno”
HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”
HP 13 “Sensibilizzante”
HP 14 “Ecotossico”
HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.
Procedura di recupero e smaltimento rifiuti speciali e urbani
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il “produttore di rifiuti” è il “soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)“.
La procedura di gestione, recupero e smaltimento di rifiuti speciali (e urbani) richiede una pianificazione accurata e il rispetto delle normative. La gestione corretta dei rifiuti speciali prevede che i produttori tengano un registro di carico e scarico con dettagli quantitativi e qualitativi sui rifiuti prodotti. In particolare, per ogni tipologia di rifiuti prodotti sono indicati:
- la quantità prodotta o trattata;
- la natura e l’origine di tali rifiuti;
- la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero, nonché, laddove previsto gli estremi del formulario di identificazione di cui all’art. 193.
Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. (“Registro cronologico di carico e scarico”) hanno l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g).
Le annotazioni da riportare nel registro cronologico sono effettuate:
- per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.
Il trasporto di rifiuti, eseguito da Enti o imprese, è accompagnato da un Formulario di Identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell’istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.
Deposito temporaneo e raccolta rifiuti speciali
Ai sensi dell’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipi volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti.
Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
– con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
oppure
– quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i trenta metri cubi, di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo dei rifiuti non può avere durata superiore ad un anno.
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.
La corretta identificazione dei rifiuti con codici EER è fondamentale per garantire che la loro gestione avvenga nel modo più sicuro possibile.
Come procedere al trasporto
Il trasporto di rifiuti è disciplinato da normativa specifica contenuta nel D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Esistono due tipologie di trasporto, a seconda di chi produce il rifiuto e di chi lo trasporta. A tale riguardo, si distinguono il trasporto per conto proprio e il trasporto conto terzi. Coloro che effettuano il trasporto di rifiuti devono essere iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’iscrizione all’albo è articolata in categorie a seconda dell’attività svolta, vediamo le principali:
- Categoria 1 – Raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- Categoria 2bis – Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Categoria 3bis – Abrogata dalla Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024
- Categoria 4 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- Categoria 5 – Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi
- Categoria 6 – Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
- Categoria 7 – Operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (categoria non ancora attiva)
- Categoria 8 – Intermediazione commercio di rifiuti senza la detenzione dei rifiuti stessi
- Categoria 9 – Bonifica di siti
- Categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto
Le categorie 1,4 e 5 sono suddivise in sei classi. Le sei classi della categoria 1 dipendono dalla popolazione complessivamente servita. Le sei classi inerenti alle categorie 4 e 5 invece dipendono dalle tonnellate annue di rifiuti gestiti.
I rifiuti possono essere trasportati sfusi o in colli. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere etichettati in conformità alle norme vigenti in materia, comprese, in particolare, le disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada e quelle di pubblica sicurezza (p. es. etichette di pericolo, marchi, numero ONU, etichetta R, codice EER, altro).
Recupero e smaltimento in impianti di trattamento rifiuti
Una volta giunto presso un impianto di gestione, recupero e smaltimento rifiuti, il ciclo di vita del rifiuto si conclude in modo sicuro, garantendo il minimo impatto sull’ambiente.
Ogni attività di gestione dei rifiuti deve essere preventivamente autorizzata dall’Autorità competente. L’ordinamento giuridico prevede diversi regimi autorizzativi, modulati in base alla tipologia di operazione svolta. In particolare, le attività di recupero e smaltimento, che rientrano nel più ampio ambito del “trattamento dei rifiuti”, sono soggette a un regime autorizzativo la cui complessità varia in funzione delle caratteristiche dell’attività e delle infrastrutture coinvolte. Tali attività devono rispettare non solo la normativa ambientale di riferimento, ma anche le disposizioni relative alla nomina e alla presenza del Responsabile tecnico rifiuti, come previsto dal D.M. 120/2014, nonché le normative in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Valli Gestioni Ambientali offre una gamma completa di servizi per il recupero, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali:
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