Rentri: dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 aperte le iscrizioni per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

12 Gennaio 2026
Retri: Apertura finestra temporale per i soggetti obbligati che si devono iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025

Ai sensi del D.M. 59/2023, dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi, con un numero di dipendenti inferiori o uguale a 10, sono tenuti ad iscriversi al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), il nuovo sistema informatico di tracciabilità reso obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025, secondo la normativa del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Dalla data di iscrizione, questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando idonei sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI, nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.

Vi ricordiamo che per iscriversi e accedere successivamente al portale, occorre munirsi di SPID/CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA /CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI di una figura apicale della Vs. azienda, oltre ad una carta di credito (o altre modalità previste dal prestatore di servizio di pagamento scelto) per poter procedere al versamento, attraverso la piattaforma PagoPA, del contributo annuale e dei diritti di segreteria.

Il soggetto apicale potrà successivamente nominare gli incaricati che svolgeranno tutte le operazioni su RENTRI. Anch’essi potranno accedere al portale solo tramite strumenti digitali di autenticazione dell’identità.

Una volta effettuata l’iscrizione, sarà obbligatorio:

  • aprire e tenere il registro cronologico di carico/scarico in formato digitale (nuovo modello) tramite i servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI o tramite software gestionali interoperabili. Si sottolinea che il registro cartaceo (nuovo modello) che è stato vidimato dalla Camera di Commercio e di cui ci si è dotati nell’attesa dell’iscrizione, non potrà più essere utilizzato;
  • trasmettere a RENTRI, con cadenza mensile, le annotazioni riportate sul registro cronologico di carico/scarico in formato digitale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.

Per approfondimenti sulla procedura di iscrizione si rimanda alle istruzioni pubblicate dal MASE.

Per approfondire termini e obblighi presenti nel D.M. 4 aprile 2023, n. 59, Vi indirizziamo ai link sottostanti:

N.B. Il numero dei dipendenti si calcola a livello complessivo per tutte le unità locali dell’impresa, considerando il numero di persone presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, come riportato nella seguente FAQ su sito web di RENTRI:

Numero di dipendenti: numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.

Rimangono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI:

  • i Consorzi, ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
  • i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006.

 

In particolare, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con meno di 8000 euro di fatturato, oppure, che adempiono agli obblighi fi tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6, de D.Lgs. 152/2006;
  • i produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, anche se producono rifiuti pericolosi, se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006; a titolo puramente indicativo e non esaustivo, sono compresi in questa categoria, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) oppure enti del terzo settore;
  • i Consorzi, ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1, del D.Lgs. 152/2006;
  • I soggetti che svolgono attività che ricadono nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01 (Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (Servizi degli istituti di bellezza), 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (Attività di tatuaggio e percing) riportati al comma 6 art. 190 del D.Lgs. 152/2006, anche se producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con codice EER 180103*, se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all’art. 190, comma 6 del D.Lgs. 152/2006.

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