Come deve essere stoccato l’olio esausto in azienda prima del conferimento?

Lo stoccaggio dell’olio esausto (codici EER 13 01 xx* e 13 02 xx* per lubrificanti) è disciplinato dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 392/1996 (Regolamento olii usati). I requisiti principali sono: contenitori idonei — fusti omologati ONU o serbatoi in acciaio o HDPE con tappo ermetico; bacino di contenimento dimensionato per contenere l’intera capacità del serbatoio in caso di perdita; area impermeabilizzata per prevenire infiltrazioni nel suolo; etichettatura con la dicitura “olio esausto” e il codice EER; separazione da altri rifiuti liquidi incompatibili (es. solventi, emulsioni acquose). Il deposito temporaneo di olio esausto, in quanto rifiuto pericoloso, deve rispettare le condizioni previste dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006: avvio a recupero o smaltimento almeno ogni tre mesi indipendentemente dalle quantità, oppure al raggiungimento dei 30 m³ complessivi, di cui massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi; qualora tali quantitativi non siano raggiunti, il deposito non può comunque superare la durata di 12 mesi. Valli Gestioni Ambientali fornisce su richiesta i contenitori omologati e pianifica i ritiri in funzione dei volumi prodotti per il conferimento olio esausto.

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