Esiste una differenza normativa tra “rifiuti industriali” e “rifiuti speciali” nel diritto italiano?

Il D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) classifica i rifiuti in due sole macro-categorie: urbani e speciali. I rifiuti derivanti da attività industriali — manifattura, trasformazione, produzione di energia, costruzione, ecc. — rientrano nella categoria dei rifiuti speciali (art. 184, comma 3), indipendentemente dal settore industriale. Possono essere pericolosi o non pericolosi in base alla presenza di caratteristiche di pericolo HP. Il termine “rifiuti industriali” è descrittivo dell’origine ma non crea un regime giuridico distinto: obblighi di registro, FIR, MUD e RENTRI si applicano esattamente come per ogni altra tipologia di rifiuto speciale. Nella pratica, i rifiuti industriali abbracciano una gamma molto ampia: sfridi di lavorazione, scarti di produzione, fanghi di trattamento acque, solventi, olii, imballaggi contaminati. Valli Gestioni Ambientali gestisce l’intera gamma dei rifiuti speciali di origine industriale per aziende manifatturiere della Lombardia.

Richiedi un preventivo

Privacy Policy
Marketing