Nomina consulente ADR: esenzioni anche per lo speditore ADR

27 Dicembre 2022
Nomina consulente ADR: esenzioni anche per lo speditore ADR

La figura del Consulente ADR per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente ADR per la sicurezza dei trasporti, oltre ai soggetti precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori ” di merci pericolose su strada (come definiti alla sezione 1.2.1 con i relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1. dell’accordo ADR).

Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR), fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del Consulente ADR per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

Casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose

Con nota prot. 40141 del 21/12/2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che la nomina del consulente ADR si possa NON applicare a tutte le imprese, compresi gli “speditori”, che si trovano nelle seguenti condizioni operative:

– nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);

– nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni di spedizione, d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di spedizione, d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà della nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’Accordo.

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