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All’articolo 184 del D. Lgs.152/2006 non rientrano nei rifiuti speciali: i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello abitativo, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità
Si definiscono “Rifiuti Sanitari” quei rifiuti che derivano da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca (DPR n. 254/2003, art. 2).
I rifiuti speciali sono prodotti da industrie e aziende e si differenziano dai rifiuti urbani perché non vengono gestiti dagli operatori della pubblica amministrazione sulla base di contributi versati dai cittadini ma vengono gestiti e smaltiti da un sistema di aziende private.
I rifiuti speciali pericolosi trattati da Valli Gestioni Ambientali sono: amianto, rifiuti industriali, rottami metallici, olio, esausto, emulsioni oleose, gomma vulcanizzata, raee, lane minerali, fanghi liquidi e solidi…
I rifiuti speciali non pericolosi sono i rifiuti che non contengono al loro interno sostanze considerate pericolose. Mentre i rifiuti speciali pericolosi sono i rifiuti speciali che contengono al loro interno un’elevata concentrazione di sostanze inquinanti.
Il responsabile amianto si occupa delle seguenti attività: redige il piano di controllo e manutenzione per tutte le attività che possono coinvolgere MCA. Provvede a informare della situazione constatata gli occupanti dell’immobile e gli altri operatori coinvolti; etichetta i MCA rilevati secondo i risultati delle analisi di laboratorio…
Per la rimozione dell’amianto/eternit dalla copertura di un edificio occorre presentare: una SCIA all’Ufficio Tecnico del Comune in cui ricade l’immobile; una relazione tecnica; un elaborato grafico; documentazione fotografica in merito al sito di intervento.
Il datore di lavoro dell’impresa specializzata in smaltimento, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro in base a quanto stabilito dall’art. 256, comma 2, D.Lgs 81/08.
Se durante i lavori di demolizione in cantiere si rinviene accidentalmente del materiale che si sospetta contenere amianto, è compito del CSE (Coordinatore della sicurezza in cantiere) disporre l’immediata sospensione delle attività.
Prima di dare avvio ai lavori di bonifica bisogna denunciare all’ ASL territorialmente competente la presenza dell’amianto nella struttura.
Il costo per lo smaltimento di amianto viene calcolato al metro quadro. Le oscillazioni dei prezzi e il costo finale per le attività di rimozione dipendono da: superficie da rimuovere; distanza da percorrere; personale impiegato..
La bonifica dell’amianto può avvenire tramite diverse modalità: con la rimozione vera propria che consente di eliminare definitivamente la fonte di rischio; con l’incapsulamento, attraverso il quale le lastre vengono ricoperte e sigillate impedendo la dispersione delle fibre nell’aria.
Per conoscere il costo di smaltimento di 100 mq di eternit è indispensabile effettuare un sopralluogo conoscitivo dell’area in cui è richiesto l’intervento.
Il costo per lo smaltimento dell’eternit dipende da fattori quali: le attrezzature che sono necessarie per operare nell’area di interesse, la dimensione della superficie da bonificare e la quantità di materiale da smaltire.

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