Rentri
RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è la sigla che identifica il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti previsto dall’art. 188-bis del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., che introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti già previsti dal D. Lgs. n. 152/2006, quali l’emissione dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Tale sistema è articolato in:
- una sezione anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni;
- una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto, ove previsto.
ed è gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e del sistema delle Camere di Commercio.
I dettagli regolamentari del RENTRI sono disciplinati da:
- Decreto 4 aprile 2023, n. 59 “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 126 del 31/05/2023;
- Decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 “Tempistiche previste dal RENTRI”;
- Decreto direttoriale n. 43 del 6 novembre 2023 “Modalità operative”;
- Decreto direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti e Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto”.
Soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI
Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006, come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 213 del 2022, di seguito riportati:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
Per quanto riguarda i soggetti di cui al punto 5. sono ricompresi:
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art. 184 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. con più di 10 dipendenti.
Si riporta di seguito la classificazione di cui all’articolo 184:
“c) i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
d) i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e gestione e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
Tempistiche per l’iscrizione al RENTRI
Per l’iscrizione al RENTRI sono previste tre fasce temporali differenti, a seconda della tipologia di attività svolta e del numero di dipendenti. Sono stati individuati tre scaglioni di iscrizione:
1) a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025:
- gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, con più di 50 dipendenti;
- operatori che svolgono attività di trasporto dei rifiuti;
- operatori che svolgono attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti;
- operatori che svolgono attività di recupero e smaltimento di rifiuti;
- consorzi per la gestione di particolari tipologie di rifiuti;
- soggetti delegati di cui all’articolo 18 ovvero associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera pp), D.Lgs. 152/2006;
2) a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025:
- gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi*, con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi;
3) a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026:
- gli enti o le imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10.
* Per i rifiuti non pericolosi si fa riferimento ai soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.: trattasi dei rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali, e delle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti da abbattimento di fumi, fosse settiche e reti fognarie.
I produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.
CollegandoVi al sito www.rentri.gov.it potete verificare le tempistiche di iscrizione al RENTRI in relazione all’attività della Vostra azienda.
N.B. Il numero dei dipendenti si calcola a livello complessivo per tutte le unità locali dell’impresa, considerando il numero di persone presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, secondo quanto riportato dal comma 3 dell’articolo 13 del D.M. 59/2023.
Chiunque (anche i soggetti non obbligati) può iscriversi al RENTRI, in autonomia e su base volontaria, a partire dal 15 dicembre 2024, anche in anticipo rispetto al secondo o terzo scaglione.
Che cosa cambia: i nuovi modelli di formulario e registro
In conseguenza del RENTRI, dal 13 febbraio 2025 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti (FIR). Pertanto, tutte le aziende, comprese le aziende non obbligate ad iscriversi al RENTRI e le aziende del secondo o terzo scaglione, dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare i nuovi modelli di formulario e di registro.
- Nuovi Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR): possono essere scaricati e vidimati attraverso l’utilizzo della piattaforma RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025 e possono essere utilizzati solo a partire dal 13 febbraio 2025. Dal 13 febbraio 2025 si deve obbligatoriamente utilizzare il nuovo modello di Formulario, scaricabile attraverso gestionale o piattaforma RENTRI, da vidimare digitalmente. Si specifica che, a partire dall’introduzione del nuovo modello, i vecchi modelli del formulario, seppur vidimati, non possono più essere utilizzati dalle aziende.
- Nuovi registri di carico e scarico: a partire dal 4 novembre 2024, è stato reso disponibile il nuovo servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (C.C.I.A.A.). Il servizio è accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiede alcuna registrazione o iscrizione.
Ricordiamo che, dal 13 febbraio 2025, tutte le aziende, iscritte o meno al RENTRI, devono utilizzare i nuovi modelli.
Si presentano quindi tre scenari:
A. le aziende che entro il 13 febbraio 2025 si iscrivono al RENTRI, utilizzano il nuovo modello di registro in formato digitale, sia direttamente sulla piattaforma RENTRI oppure tramite opportuni sistemi gestionali aziendali interoperabili;
B. le aziende che si iscrivono al RENTRI negli altri scaglioni indicati, dal 13 febbraio 2025 fino alla data di iscrizione, devono comunque utilizzare il nuovo modello di registro in modalità cartacea, vidimato presso la C.C.I.A.A. di competenza;
C. le aziende che non si iscrivono al RENTRI, ma che utilizzano un registro per la tracciabilità dei rifiuti, dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il nuovo modello di registro rifiuti cartaceo, vidimato presso la C.C.I.A.A. di competenza.
Fino al 12 febbraio 2025 rimangono in vigore i vecchi modelli di registro e formulari con le relative consuete modalità di gestione; dal 13 febbraio 2025 i vecchi modelli del registro, seppur vidimati, non possono più essere utilizzati.
Supporto offerto da Valli Gestioni Ambientali
Valli Gestioni Ambientali, per i clienti tenuti ad iscriversi al RENTRI che non dispongono di un sistema gestionale specifico per la gestione del RENTRI, tramite un applicativo web, collegato al proprio software gestionale aziendale interoperabile con RENTRI, può supportare la clientela nell’adempiere agli obblighi di comunicazione dei dati al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Contattaci per saperne di più.
Ribadiamo che, a partire dal 13 febbraio 2025, tutti i produttori di rifiuti obbligati alla tenuta dei registri di carico e scarico e all’emissione dei FIR, anche se non ancora obbligati all’iscrizione al RENTRI, devono utilizzare i nuovi modelli dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei FIR e devono accedere ai servizi RENTRI per adempiere agli obblighi di vidimazione dei nuovi modelli di FIR e per la stampa dei registri di carico e scarico dei rifiuti in formato cartaceo da vidimare presso le competenti C.C.I.A.A.
Richiedi un preventivo
Ultime news
Rentri: Apertura finestra temporale per i soggetti obbligati che si devono iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
A partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025, i soggetti che rientrano nella seconda fase di iscrizione RENTRI dovranno adeguarsi alla normativa del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, riguardante il Registro Elettronico Nazionale...
MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025: la scadenza è il 28 giugno 2025
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 49 del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025, che dovrà...
Terre e rocce contaminate: come vengono gestite e trattate
La gestione e lo smaltimento delle terre contaminate rappresentano una delle sfide più complesse nell’ambito dei rifiuti edili. Durante le attività di scavo e costruzione, le terre e rocce provenienti dai cantieri possono contenere sostanze...