
RENTRI: APERTURA FINESTRA TEMPORALE PER I SOGGETTI OBBLIGATI CHE SI DEVONO ISCRIVERE DAL 15 GIUGNO 2025 ED ENTRO IL 14 AGOSTO 2025
A partire dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025, i soggetti che rientrano nella seconda fase di iscrizione RENTRI dovranno adeguarsi alla normativa del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, riguardante il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), il nuovo sistema informatico di tracciabilità reso obbligatorio a partire dal 13 febbraio 2025.
Dal 15 giugno 2025, infatti, si aprirà la finestra temporale per l’iscrizione a RENTRI dei seguenti soggetti obbligati: enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi come specificato dall’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D. Lgs. 152/06 s.m.i. con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
Di seguito, si riporta la classificazione di cui all’articolo 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:
Sono rifiuti speciali:
[…]
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
[…]
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
N.B. Il numero dei dipendenti si calcola a livello complessivo per tutte le unità locali dell’impresa, considerando il numero di persone presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, come riportato nella seguente FAQ su sito web di RENTRI:
Numero di dipendenti: numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.
Vi ricordiamo che per iscriversi e accedere successivamente al portale, occorre munirsi di SPID/CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA /CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI di una figura apicale della Vs. azienda, oltre ad una carta di credito (o altre modalità previste dal prestatore di servizio di pagamento scelto) per poter procedere al versamento, attraverso la piattaforma PagoPA, del contributo annuale e dei diritti di segreteria.
Il soggetto apicale potrà successivamente nominare gli incaricati che svolgeranno tutte le operazioni su RENTRI. Anch’essi potranno accedere al portale solo tramite strumenti digitali di autenticazione dell’identità.
Una volta effettuata l’iscrizione, sarà obbligatorio:
- aprire e tenere il registro cronologico di carico/scarico in formato digitale (nuovo modello) tramite i servizi di supporto messi a disposizione da RENTRI o tramite software gestionali interoperabili. Si sottolinea che il registro cartaceo (nuovo modello) che è stato vidimato dalla Camera di Commercio e di cui ci si è dotati nell’attesa dell’iscrizione, non potrà più essere utilizzato;
- trasmettere a RENTRI, con cadenza mensile, le annotazioni riportate sul registro cronologico di carico/scarico in formato digitale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
Per approfondimenti sulla procedura di iscrizione si rimanda alle istruzioni pubblicate dal MASE.
Per approfondire termini e obblighi presenti nel D.M. 4 aprile 2023, n. 59, Vi indirizziamo ai link sottostanti:
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