In conformità con le disposizioni previste dal DM 59/2023, il 13 febbraio 2026 entrerà in vigore il Formulario di Identificazione dei Rifiuti Digitale (xFIR). Di seguito i soggetti obbligati e le principali novità:
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TIPO DI FORMULARIO |
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Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivati dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 10 dipendenti |
Rifiuti pericolosi e non pericolosi => formulari digitali |
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Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con fino a 10 dipendenti |
Rifiuti pericolosi => formulari digitali Rifiuti non pericolosi* => formulari cartacei o digitali; |
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Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività
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Rifiuti pericolosi => formulari digitali Rifiuti non pericolosi* => formulari cartacei o digitali; |
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Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi |
Rifiuti non pericolosi=> formulari cartacei |
* questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi
FIR Cartaceo o digitale?
L’obbligo in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera:
- se il produttore/detentore è obbligato all’emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono gestire il FIR in formato digitale;
- se il produttore/detentore non è obbligato all’emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.
Dopo il 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità (cartacea e digitale), in base al produttore/detentore.
I produttori di rifiuti NON iscritti al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.
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FIR DIGITALE |
FIR CARTACEO |
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CHI EMETTE IL FIR |
Produttore/detentore o trasportatore incaricato dal produttore/detentore. |
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FORMATO |
Digitale + copia cartacea* (per il trasporto). In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 8 del DM 59/2023 |
Cartaceo |
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QUANTE COPIE |
Non applicabile |
2 |
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CHI RESTITUISCE LA COPIA AL PRODUTTORE |
Destinatario |
Trasportatore |
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CHI TRASMETTE AL RENTRI I DATI DEL FIR |
Produttore/detentore (il delegato o il trasportatore) Trasportatore Destinatario |
Non applicabile |
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PER QUALI RIFIUTI VANNO TRASMESSI I DATI |
Rifiuti pericolosi |
Non applicabile |
Di seguito le procedure operative in vigore per le due tipologie di formulari previsti.
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FORMULARIO DIGITALE |
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CHI EMETTE IL FORMULARIO |
Produttore/detentore o trasportatore su richiesta del produttore/detentore. |
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FIRMA DEL FORMULARIO |
Sottoscritto digitalmente dal produttore/detentore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto, tramite App RENTRI o servizio di supporto RENTRI o proprio sistema gestionale in interoperabilità con il RENTRI. |
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TRASMISSIONE DEI DATI DEI FORMULARI DIGITALI RELATIVI AI RIFIUTI PERICOLOSI |
La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore (o delegato) o dal trasportatore se ha emesso il formulario, nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro di c/s (per il produttore e trasportatore sono 10 giorni), tramite servizio di supporto RENTRI o proprio sistema gestionale in interoperabilità con il RENTRI. |
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RESTITUZIONE COPIA CON PESO A DESTINO |
Il destinatario restituisce, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, la copia completa del formulario digitale firmato da tutti i soggetti, al produttore/detentore, e a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, tramite il RENTRI. I formulari dovranno essere scaricati, dai soggetti che hanno ricevuto la copia, entro 90 giorni. |
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CONSERVAZIONE |
La copia completa del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità. L’obbligo di conservazione dei formulari cartacei e digitali è di tre anni. |
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FORMULARIO CARTACEO |
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CHI EMETTE IL FORMULARIO |
Produttore/detentore o trasportatore incaricato dal produttore/detentore. |
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N. COPIE |
2 |
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FIRMA DEL FORMULARIO |
Sottoscritto dal produttore/detentore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto |
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RESTITUZIONE COPIA CON PESO A DESTINO |
Il trasportatore restituisce, entro 90 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, la copia del formulario cartaceo completa del peso verificato a destino, tramite PEC o servizi di supporto RENTRI o consegna diretta. |
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CONSERVAZIONE |
Le due copie del formulario (la prima copia e quella con il peso a destino) vanno conservate per 3 anni |