Cosa si intende per sito contaminato?

Per sito contaminato si intende un’area nella quale la presenza di sostanze inquinanti ha determinato un superamento dei limiti di sicurezza stabiliti dalla normativa ambientale, con potenziale rischio per la salute umana e per l’ambiente.

In base al D.Lgs. 152/2006, art. 240 (Codice dell’Ambiente):

  • un sito è una porzione di territorio comprendente suolo, sottosuolo e acque sotterranee, incluse eventuali strutture edilizie o impiantistiche presenti;
  • un sito potenzialmente contaminato è un’area in cui uno o più parametri superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), rendendo necessarie la caratterizzazione e l’analisi di rischio sito‑specifica;
  • un sito contaminato è tale quando, a seguito della caratterizzazione e dell’analisi di rischio, risultano superate le Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), cioè i livelli oltre i quali è obbligatoria la messa in sicurezza e/o la bonifica del sito.

In altre parole, un sito diventa formalmente “contaminato” non solo per la presenza di sostanze inquinanti, ma quando tali sostanze costituiscono un rischio concreto e accertato, secondo i criteri tecnici e procedurali previsti dalla legge.
La disciplina dei siti contaminati e delle relative procedure di bonifica è contenuta nella Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/2006 ed è supportata da linee guida tecniche elaborate da ISPRA e dalle Agenzie ambientali.

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