Analisi Chimico Fisiche
Campionamento dei rifiuti
Il campionamento è l’operazione di prelievo di una porzione di sostanza in modo tale che essa sia rappresentativa dell’intera massa da cui proviene. Si tratta di una fase fondamentale nel processo di caratterizzazione del rifiuto, necessaria per l’attribuzione corretta del codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e per il successivo recupero o smaltimento conforme alla normativa.
La caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto viene effettuata su un campione prelevato tramite tecniche adeguate, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802 – “Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati”. Questa norma descrive in dettaglio tutte le attività necessarie, tra cui:
- la definizione di un piano di campionamento;
- l’applicazione di tecniche di campionamento manuali;
- le adeguate modalità di conservazione dei campioni;
- la documentazione per garantire la tracciabilità delle operazioni di campionamento.
La UNI 10802 deve essere letta unitamente alla norma UNI EN 14899, norma quadro per la preparazione e l’applicazione del piano di campionamento, e al rapporto tecnico UNI CEN/TR 15310-1 Caratterizzazione dei rifiuti, che fornisce linee guida per la selezione dei criteri di campionamento in diverse condizioni operative.
La gestione del campionamento, a partire dalla preparazione delle attrezzature fino all’esecuzione del campionamento, può comportare rischi per il personale, legati ad esempio all’uso di ponteggi, alla manipolazione di sostanze pericolose o all’impiego di reagenti chimici. È quindi essenziale che le operazioni siano svolte da personale qualificato e formato, dotato di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e in grado di operare in condizioni di sicurezza, seguendo le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Controllo delle emissioni in atmosfera
La Parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. disciplina le emissioni in atmosfera derivanti da attività industriali, impianti termici civili e dai combustibili utilizzati. Essa è suddivisa in tre titoli:
- titolo I, relativo alla concessione delle autorizzazioni e alla fissazione di limiti e prescrizioni specifici per stabilimenti, impianti o attività da parte dell’autorità competente;
- titolo II, di interesse per gli installatori e per i conduttori di impianti termici, in quanto inerente agli obblighi di comunicazione e al rispetto delle prescrizioni costruttive ed emissive degli impianti termici civili;
- titolo III, concernente quali siano i combustibili ammessi negli impianti soggetti alla disciplina dei titoli I e II.
AI sensi dell’art. 268, comma 1, lettera a) si definisce inquinamento atmosferico “ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”.
L’emissione in atmosfera, definita come “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente”, può avvenire nei diversi modi individuati al comma 1 dell’art. 268 del D.Lgs. 152/2006:
- emissione convogliata: effettuata attraverso uno o più appositi punti;
- emissione diffusa: per le lavorazioni di cui all’art. 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell’allegato III alla parte quinta del decreto;
- emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;
- emissioni totali: somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate.
Controllo delle acque di scarico
Il prelievo e l’analisi dei campioni rappresentano un elemento chiave nel controllo dell’inquinamento idrico. Le sanzioni in questo ambito si basano spesso proprio su questi accertamenti tecnici.
L’art. 101, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che: “tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del comma 7, lett. e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall’art. 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo”. Un’eccezione è prevista dall’art. 108, comma 5, che prevede: “per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte III del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo”.
L’impegno di Valli Gestioni Ambientali
Valli Gestioni Ambientali, in collaborazione con laboratori accreditati, offre un servizio completo per il campionamento e l’esecuzione di analisi chimico-fisiche finalizzate alla classificazione dei rifiuti, al controllo delle emissioni in atmosfera e al monitoraggio delle acque di scarico.
Contattaci per ricevere maggiori informazioni sui nostri servizi o per richiedere un intervento tecnico. Il nostro team è a disposizione per supportarti con competenza e professionalità.
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Perché affidarsi a un laboratorio dedicato?
Quando è obbligatorio effettuare analisi chimico-fisiche sui rifiuti prima dello smaltimento?
L’obbligo di caratterizzazione analitica dei rifiuti deriva dall’art. 184 D.Lgs. 152/2006 e dalla normativa europea sulla classificazione dei rifiuti (Decisione 2014/955/UE, Regolamento UE 1357/2014). Le analisi chimico-fisiche sono necessarie nelle seguenti situazioni: il codice EER da attribuire è uno di quelli a specchio e il produttore non può determinare la pericolosità esclusivamente dall’analisi del processo produttivo o da altra documentazione; il rifiuto è destinato a una discarica e deve rispettare i criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente (test di eluizione, parametri tabellari); il rifiuto è destinato a un impianto che richiede l’analisi di accettazione; il rifiuto è potenzialmente contaminato da sostanze pericolose di origine incerta. Molti produttori possono invece classificare i propri rifiuti senza analisi se conoscono con certezza la composizione delle materie prime e dei processi. Valli Gestioni Ambientali collabora con un laboratorio di analisi chimico-fisiche per supportare i clienti in questa fase.
Quali parametri vengono analizzati nella caratterizzazione di un rifiuto industriale?
Non esiste un set universale di parametri per le analisi rifiuti industriali: la selezione dipende dal processo produttivo, dalla natura del rifiuto e dall’impianto o discarica di destinazione. I parametri più frequentemente analizzati sono, a titolo esemplificativo: metalli pesanti (Pb, Cd, Hg, Cr totale e VI, Cu, Ni, Zn, As, Ba) — essenziali per quasi tutti i rifiuti industriali e edilizi; idrocarburi totali (C10-C40, TPH) — per terre contaminate, rifiuti da officina, fanghi; composti organici (BTEX, IPA, COV, PCB, solventi clorurati) — per rifiuti da verniciatura, solventi, fanghi di trattamento reflui; parametri fisici (pH, punto di infiammabilità, stato fisico, solubilità) — per liquidi e paste; contenuto totale in alogeni (TOX) — rilevante per l’incenerimento e per alcuni impianti di trattamento. Valli Gestioni Ambientali valuta con il laboratorio la selezione del piano analitico più efficiente per le analisi dei rifiuti.
Con quale frequenza devono essere rinnovate le analisi di caratterizzazione per un rifiuto prodotto continuativamente?
Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non stabilisce esplicitamente la frequenza di rinnovo delle analisi di caratterizzazione per rifiuti prodotti in modo continuativo. Tuttavia, nella pratica: gli impianti di gestione, stoccaggio, selezione, trattamento e recupero fissano nei propri contratti e nei disciplinari di accettazione la periodicità di aggiornamento, solitamente 6-12-24 mesi; il produttore ha l’obbligo di riclassificare il rifiuto ogni volta che varia significativamente il processo produttivo (cambio di materia prima, introduzione di additivi, modifiche alle condizioni operative); per i rifiuti destinati a discarica, secondo la normativa vigente sono previste verifiche periodiche dei parametri di ammissibilità. È quindi buona prassi programmare il rinnovo delle analisi chimico-fisiche periodicamente. Valli Gestioni Ambientali gestisce per i propri clienti il calendario di rinnovo delle caratterizzazioni analitiche, integrandolo con le scadenze del MUD e del RENTRI.
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