CER / EER
I codici CER sono sequenze numeriche di sei cifre che identificano in modo univoco ogni tipo di rifiuto, in base alla sua origine e composizione. I codici EER rappresentano la versione aggiornata e armonizzata a livello normativo dei codici CER.
L’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER)
L’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) è stato istituito con la Decisione 2000/532/CE e successivamente modificato da diverse decisioni e avvisi della Commissione europea, tra cui, da ultimo, la Decisione delegata (UE) 2025/934 che aggiorna la classificazione dei rifiuti da batterie. In Italia, l’elenco dei rifiuti è stato recepito e integrato nell’allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
Di seguito, si riportano i capitoli dell’Elenco europeo dei rifiuti contenuto nella decisione 2025/934/UE, in applicazione dal 9 novembre 2026:
- rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
- rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
- rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
- rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
- rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
- rifiuti dei processi chimici inorganici
- rifiuti dei processi chimici organici
- rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (Pffu) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
- rifiuti dell’industria fotografica
- rifiuti provenienti da processi termici
- rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
- rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
- solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
- rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
- rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
- rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
- rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
- rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
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