Classificazione EER

Procedura di attribuzione del codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti

La classificazione codici EER rifiuti, ossia l’attribuzione del pertinente codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti, è effettuata attraverso la procedura individuata al paragrafo denominato elenco dei rifiuti dell’allegato alla decisione 2000/532/CE, da ultimo modificato dalla decisione 2025/934/UE. In Italia, il suddetto elenco è rinvenibile nell’allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

I diversi tipi di rifiuti inclusi nell’elenco sono definiti specificatamente mediante il codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto. Le prime due cifre del codice si riferiscono alla categoria industriale e/o generatrice del rifiuto (I livello), la terza e la quarta alla subcategoria industriale relativa al singolo processo produttivo o alla singola sub-attività generatrice del rifiuto (II livello), mentre le ultime due cifre individuano la specifica tipologia di rifiuto generato (III livello). Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell’elenco occorre procedere come segue:

  • identificare la fonte che genera il rifiuto, consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99;
  • se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto;
  • se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;
  • se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non specificati altrimenti) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all’attività identificata nella prima fase.

 

I criteri di classificazione dei rifiuti, si basano principalmente su due approcci:

  • sull’individuazione dell’attività generatrice, per alcune tipologie di rifiuti;
  • sulla funzione originaria del prodotto, per altre tipologie (ad esempio, per i rifiuti di imballaggio, qualsiasi sia la loro origine, si fa sempre riferimento alla voce 15 01 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti).

 

Di seguito si riportano i capitoli dell’elenco per la classificazione codici EER rifiuti:

  1. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
  2. Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
  3. Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
  4. Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell’industria tessile
  5. Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
  6. Rifiuti dei processi chimici inorganici
  7. Rifiuti dei processi chimici organici
  8.  Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (Pffu) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
  9. Rifiuti dell’industria fotografica
  10. Rifiuti provenienti da processi termici
  11. Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali, idrometallurgia non ferrosa
  12. Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
  13. Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, voci 05 e 12)
  14. Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
  15. Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti
  16. Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco
  17. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno escavato proveniente da siti contaminati)
  18. Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da cure sanitarie)
  19. Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
  20. Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

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