Chi è responsabile dello smaltimento dell’olio esausto prodotto da un’officina meccanica?

La responsabilità dello smaltimento olio esausto è disciplinata dal D.Lgs. 152/2006. Il produttore (l’officina meccanica) ha l’obbligo di: classificare correttamente l’olio come rifiuto pericoloso (codice EER corretto), stoccarlo nel rispetto delle condizioni del deposito temporaneo, conferirlo esclusivamente a soggetti autorizzati (iscritti all’Albo Gestori Ambientali per la raccolta oli), compilare o farsi compilare il FIR digitale RENTRI e annotarlo nel registro di carico e scarico. Dal momento del ritiro e della firma del FIR, la responsabilità del trasporto si trasferisce al raccoglitore autorizzato. Tuttavia, il produttore resta responsabile della veridicità delle informazioni dichiarate nel FIR e della conformità del deposito temporaneo. Il costo smaltimento olio esausto è spesso nullo o ridotto grazie al sistema COOU. Valli Gestioni Ambientali gestisce il ritiro con mezzi ADR e documentazione RENTRI completa.

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