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Come si gestisce correttamente il deposito temporaneo di rifiuti speciali in azienda?
Il deposito temporaneo (art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006) è l’unica forma di stoccaggio rifiuti consentita al produttore senza autorizzazione. Le condizioni da rispettare: rifiuti stoccati nel luogo in cui vengono prodotti, separati per tipologia e codice EER, etichettati correttamente; il deposito non deve causare rischi di inquinamento; devono essere rispettate le soglie quantitative (max 30 m³ totali, di cui max 10 m³ per i pericolosi) e temporali (conferimento entro 3 mesi, indipendentemente dalle quantità, oppure al raggiungimento dei 30 m³; qualora tali quantitativi non siano raggiunti, il deposito non può comunque superare la durata di 12 mesi). Valli Gestioni Ambientali pianifica i ritiri con cadenza regolare per mantenere le imprese sempre in conformità con la normativa gestione rifiuti.