È possibile depositare temporaneamente le terre contaminate in cantiere prima del ritiro?

Il deposito temporaneo di terre contaminate classificate come rifiuti speciali è ammesso direttamente sul luogo di produzione (il cantiere) senza autorizzazione, purché siano rispettate le condizioni previste dall’art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006: conferimento ogni 3 mesi oppure al raggiungimento delle soglie di quantità (30 m³ totali, di cui massimo 10 m³ per i pericolosi), con durata massima di un anno qualora tali quantitativi non siano raggiunti, segregazione per codice EER, etichettatura, impermeabilizzazione dell’area e copertura del cumulo per prevenire il dilavamento nel suolo o nelle acque superficiali. Superare queste condizioni configura “stoccaggio non autorizzato” con conseguenze penali (art. 256 D.Lgs. 152/2006). Valli Gestioni Ambientali organizza il ritiro programmato direttamente in cantiere, con cassoni scarrabili dedicati e FIR digitale (xFIR) emesso sul posto.

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