I rifiuti prodotti da un artigiano o da una piccola impresa sono sempre rifiuti speciali?

L’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che sono rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, da costruzione e demolizione, da lavorazioni industriali, artigianali, attività commerciali e di servizio se diversi dai rifiuti urbani e da attività sanitarie. Anche un artigiano con un solo dipendente produce rifiuti speciali dai propri processi produttivi: deve gestirli obbligatoriamente tramite operatori iscritti all’Albo Gestori Ambientali, compilare il FIR per ogni trasporto e — sopra certi volumi o in presenza di pericolosi — tenere il registro di carico e scarico. La dimensione dell’impresa non rileva: ciò che conta è l’attività che genera il rifiuto. I rifiuti domestici dei dipendenti (es. avanzi del pranzo) rimangono invece rifiuti urbani. La classificazione rifiuti speciali si applica dunque anche alle officine, ai laboratori artigianali e alle micro-imprese manifatturiere.

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