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Qual è la differenza tra terre e rocce da scavo e terre contaminate ai fini dello smaltimento?
In Italia, le terre e rocce da scavo sono disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.P.R. 120/2017. Se i materiali rispettano i requisiti previsti dal D.P.R. 120/2017 possono qualificarsi come sottoprodotti ed essere riutilizzati in altri cantieri senza rientrare nella normativa sui rifiuti. Quando i valori analitici superano le soglie, le terre diventano rifiuti speciali: codice EER 17 05 04 (non pericolose) o 17 05 03* (pericolose, contenenti sostanze pericolose). Richiedono FIR, trasporto da parte di soggetti iscritti all’Albo Gestori Ambientali e conferimento a impianti autorizzati. Valli Gestioni Ambientali esegue l’analisi delle terre contaminate e gestisce l’intero iter di smaltimento o valorizzazione come sottoprodotto.