È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 53 del 5 marzo 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 gennaio 2026 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025.
Come riportato sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in base all’articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 3 luglio 2026.
La pubblicazione degli allegati al DPCM recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026 è demandata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che, a tal fine, ha pubblicato sul proprio sito web i seguenti documenti:
- DPCM 30 gennaio 2026 – Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026;
- Allegato 1 – Istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);
- Allegato 2 – Comunicazione rifiuti semplificata;
- Allegato 3 – Modelli raccolta dati;
- Allegato 4 – Istruzioni per la presentazione telematica;
- Sintesi Modifiche MUD 2026.
Come di consueto, Unioncamere provvederà a pubblicare i prodotti informatici e i portali per la compilazione e la presentazione del MUD 2026. In particolare, Unioncamere metterà a disposizione:
- il prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, che sarà reso disponibile tramite la sezione MUD del portale EcoCamere e tramite il sito del MUD Telematico;
- il prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web: https://www.ecocamere.it
Principali novità MUD 2026
Come riportato nel documento Sintesi Modifiche MUD 2026 pubblicato sul sito web del MASE, le modifiche apportate al modello vigente si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative. In particolare, la principale novità riguarda la modifica della sezione relativa alla Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione, mediante l’inserimento, nella scheda RU (Raccolta rifiuti urbani) – punto 10.1.2.2 Raccolta differenziata, dell’informazione specifica relativa alla raccolta selettiva effettuata dai Comuni mediante eco-compattatori per il tramite di accordi/convenzioni con EPR o altri soggetti. Tale modifica si è resa necessaria al fine di migliorare e monitorare il flusso di informazioni relativo alla modalità di raccolta che consente di intercettare i rifiuti costituiti da bottiglie in plastica in modo selettivo tramite eco-compattatori.
Le altre modifiche allineano il nuovo format alla disciplina del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI, in particolare: è stata aggiornata la Scheda AUT per allineare le tipologie di autorizzazioni indicate nella dichiarazione ambientale MUD a quelle previste nel RENTRI; sono state aggiornate le diciture relative allo stato fisico presenti nella Scheda RIF e nella Comunicazione semplificata; è stato modificato l’allegato denominato Istruzioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) ai punti 7.1, 9.1, 9.2 e 9.3, il quale riporta l’indicazione che il calcolo previsto per gli operatori debba essere conservato presso l’unità locale, allineandosi a quanto previsto dal RENTRI.
Infine, nella Scheda Materiali Secondari il termine “aggregati riciclati” è stato sostituito con il termine “aggregati recuperati”, al fine di allineare tale definizione al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 28 giugno 2024, n. 127 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”.