Rifiuti speciali ospedalieri / sanitari

6 Gennaio 2022
Rifiuti speciali ospedalieri / sanitari

Aggiornato al 30 aprile 2026. Nel comparto sanitario la corretta classificazione e gestione dei rifiuti speciali è uno degli adempimenti più delicati: dalle siringhe ai farmaci scaduti, fino ai materiali a rischio infettivo, ogni tipologia ha codici CER specifici e procedure di smaltimento dedicate. In questa guida riepiloghiamo definizione, normativa, elenco CER e linee guida operative per chi opera in strutture pubbliche e private del settore.

In sintesi

  • I rifiuti speciali ospedalieri e sanitari sono regolati dal D.P.R. 254/2003 e dall’art. 227 del D.Lgs. 152/2006.
  • I codici EER di riferimento appartengono alle categorie 18.01 (umana) e 18.02 (veterinaria), oltre alla categoria 15.01 per gli imballaggi.
  • I rifiuti a rischio infettivo richiedono sterilizzazione o termodistruzione; quelli non infettivi seguono il flusso ordinario dei rifiuti speciali.
  • Dal 2026 la tracciabilità avviene tramite RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Per rifiuti speciali ospedalieri o sanitari si intendono quei rifiuti, derivanti da strutture pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca e possono comprendere rifiuti indifferenziati, rifiuti differenziati, e rifiuti speciali sanitari.

La gestione dei rifiuti sanitari è disciplinata dal D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254, “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”, come anche evidenziato all’art. 227 del D.Lgs. 152/2006.

Rifiuti speciali sanitari: elenco

Il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, riporta, a titolo esemplificativo, alcuni rifiuti sanitari negli Allegati I e II, tra cui:

  • rifiuti a rischio infettivo: assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, bastoncini cotonati per colposcopia e pap-test, bastoncini oculari non sterili, bastoncini oftalmici di TNT, cannule e drenaggi, cateteri, raccordi, sonde, circuiti per circolazione extracorporea, ecc.;
  • rifiuti provenienti dallo svolgimento di attività di ricerca e di diagnostica batteriologica: piastre, terreni di colture ed altri presidi utilizzati in microbiologia e contaminati da agenti patogeni;
  • rifiuti taglienti: aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, venflon, testine, rasoi e bisturi monouso;
  • contenitori vuoti: contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinfettante, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di soluzioni per infusione;
  • farmaci scaduti o inutilizzabili;
  • sostanze chimiche di scarto.

Non hai trovato quello che cerchi in questa lista? Scopri qui la lista completa dei rifiuti speciali e la loro classificazione.

Codici CER rifiuti speciali ospedalieri

A titolo esemplificativo si riportano alcuni dei codici EER che possono essere assegnati ai rifiuti sanitari.

I codici della categoria 1501 (150101, 150102, 150103, 150104, 150105, 150106, 150107, 150109) relativa agli imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) e i seguenti codici specifici per la categoria dei rifiuti ospedalieri.

Categoria 18.01 — rifiuti da reparti di maternità, diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie negli esseri umani

  • 180101: Oggetti da taglio (eccetto 180103);
  • 180102: Parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 180103);
  • 180104: Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici);
  • 180106*: Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose;
  • 180107: Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180106;
  • 180108*: Medicinali citotossici e citostatici;
  • 180109: Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108;
  • 180110*: Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici.

Categoria 18.02 — rifiuti da ricerca, diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie negli animali

  • 180201: Oggetti da taglio (eccetto 180202);
  • 180202*: Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
  • 180203: Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti non applicando precauzioni particolari per evitare infezioni;
  • 180205*: Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose;
  • 180206: Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 180205;
  • 180207*: Medicinali citotossici e citostatici;
  • 180208: Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180207.

L’asterisco (*) indica i codici classificati come rifiuti pericolosi.

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Smaltimento rifiuti ospedalieri: linee guida

Il D.P.R. n. 254/2003 indica le modalità di gestione appropriate per ciascuna tipologia di rifiuti sanitari rimandando anche agli obblighi amministrativi di gestione dei rifiuti riportati nel D.Lgs. 152/2006, allo scopo di diminuirne la pericolosità, favorirne il reimpiego, il riciclaggio e il recupero e in modo tale da ottimizzarne la raccolta, il trasporto, lo smaltimento.

I rifiuti possono essere smaltiti da aziende specializzate secondo le loro diverse tipologie, che ne effettuino il solo trasporto o che ne effettuino anche la sterilizzazione o il trattamento, oppure essere presi in carico dall’azienda di igiene ambientale locale.

Termodistruzione dei rifiuti ospedalieri

In che casi si svolge la termodistruzione dei rifiuti ospedalieri? I rifiuti possono essere o meno a rischio infettivo, e nel primo caso devono subire processi di sterilizzazione o essere destinati all’incenerimento / termodistruzione. I rifiuti non a rischio infettivo sono considerati normali rifiuti e non necessitano di trattamenti particolari.

RENTRI: la tracciabilità digitale dei rifiuti sanitari

A partire dal 2026 la tracciabilità dei rifiuti speciali — inclusi quelli sanitari e ospedalieri — passa attraverso il RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti istituito dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59. Le strutture sanitarie produttrici di rifiuti speciali pericolosi rientrano tra i soggetti obbligati e devono garantire l’iscrizione, la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR/xFIR) secondo le modalità previste dal portale.

Ricorda che Valli Ambiente è attiva da anni nell’aiutare i propri clienti nella gestione e semplificazione delle procedure sui rifiuti speciali: contatta con fiducia un nostro esperto per maggiori informazioni.

Domande frequenti sui rifiuti speciali ospedalieri

Cosa sono i rifiuti speciali ospedalieri?

Sono i rifiuti prodotti da strutture pubbliche e private che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca. La loro gestione è disciplinata dal D.P.R. 254/2003 e dall’art. 227 del D.Lgs. 152/2006.

Qual è il codice CER per i rifiuti ospedalieri?

I rifiuti ospedalieri rientrano principalmente nella categoria EER 18.01 (rifiuti da reparti di maternità, diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie negli esseri umani) e nella categoria 18.02 (analogo veterinario). I codici contrassegnati con asterisco — come 180103*, 180106*, 180108*, 180110* — sono classificati come pericolosi.

Chi può smaltire i rifiuti sanitari?

Solo aziende autorizzate iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dotate delle categorie idonee al trasporto e al trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Le strutture sanitarie possono affidarsi anche all’azienda di igiene ambientale locale.

I rifiuti a rischio infettivo come vengono trattati?

I rifiuti a rischio infettivo devono subire processi di sterilizzazione oppure essere destinati all’incenerimento o termodistruzione. I rifiuti non a rischio infettivo sono considerati rifiuti ordinari e non richiedono trattamenti particolari.

I rifiuti ospedalieri sono soggetti al RENTRI?

Sì. Le strutture sanitarie che producono rifiuti speciali pericolosi sono tra i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e alla tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale, con emissione del FIR/xFIR.

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