Ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, un materiale è qualificabile come sottoprodotto solo se sono contemporaneamente rispettati tutti i seguenti requisiti:
deriva da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante, ma non rappresenta il prodotto principale;
è certo il suo utilizzo futuro, nello stesso o in un altro processo produttivo;
può essere utilizzato direttamente, senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale;
il suo utilizzo è legale, conforme ai requisiti di prodotto e non comporta impatti negativi su ambiente e salute.
In assenza anche di uno solo dei requisiti, il materiale deve essere gestito come rifiuto.