AI sensi dell’art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo dei rifiuti è il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti.
Non si tratta di uno “stoccaggio libero”, ma di una fase preliminare regolata dalla normativa, che può essere effettuata solo se vengono rispettate precise condizioni.