L’obbligo di bonifica ricade sul responsabile della contaminazione, cioè il soggetto che ha causato l’inquinamento, ed è tenuto a provvedere alla messa in sicurezza, alla caratterizzazione e al ripristino ambientale del sito.
Nel caso in cui il responsabile non sia individuabile o non intervenga, il proprietario o detentore dell’area non responsabile, deve adottare le necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza per evitare l’aggravamento della contaminazione.
In tali situazioni, l’autorità pubblica competente può intervenire in via sostitutiva, con possibilità di successivo recupero dei costi nei confronti del responsabile.