Valli Gestioni Ambientali

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Classificazione dei rifiuti Speciali e Urbani

Per legge la corretta classificazione dei rifiuti deve essere eseguita dal produttore del rifiuto, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. Il produttore deve identificare l’attività e il processo che ha generato i rifiuti, assegnando ad essi il codice CER/EER del Catalogo/Elenco Europeo dei Rifiuti più idoneo e definendo le loro eventuali caratteristiche di pericolo.

Tale operazione in ogni caso deve avvenire prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

L’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (Norme in Materia Ambientale) definisce così il “produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti "(nuovo produttore)".

Nel caso fosse necessario il produttore può ricorrere all’ausilio di laboratori accreditati per la caratterizzazione del rifiuto.

La corretta classificazione dei rifiuti è di fondamentale importanza in quanto premessa necessaria alla loro corretta gestione. Infatti, sulla base del codice EER attribuito, pericoloso o non pericoloso, variano adempimenti normativi, modalità di deposito, selezione degli operatori dei servizi di ritiro, trasporto e trattamento.

Come distinguere i Rifiuti Pericolosi o Speciali?

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Per i rifiuti aziendali, una prima classificazione consiste nel distinguerli in:

Rifiuti urbani o speciali? Rifiuti pericolosi o non pericolosi?

  • urbani o speciali (secondo la loro origine);
  • pericolosi o non pericolosi (secondo le caratteristiche di pericolosità).

Si definiscono rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06, art. 183, co.1, lett. b-ter)):

  • i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  • i rifiuti differenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  • i rifiuti provenienti dalla raccolta dello spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  • i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lagunari e sulle rive dei corsi d'acqua;
  • i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, stralci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  • i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

Rifiuti speciali (D. Lgs. 152/2006, art. 184, co. 3):

  • i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile e della pesca;
  • i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto all'articolo 184-bis;
  • i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 (rifiuti urbani);
  • i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 (rifiuti urbani);
  • i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 (rifiuti urbani);
  • i rifuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 (rifiuti urbani);
  • i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  • i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter;
  • i veicoli fuori uso.

La classificazione poi si completa attribuendo al rifiuto il codice EER previsto dall'Elenco Europeo dei Rifiuti. Il EER individua 20 classi di rifiuto e cataloga tutti i rifiuti con una sequenza numerica di sei cifre. La procedura per l'assegnazione del codice EER si compone delle seguenti fasi:

1. individuare il codice EER appropriato tra quelli elencati nell'Allegato D alla Parte IV D.Lgs. 152/06;

2. definire la pericolosità del rifiuto: nell'elenco EER i rifiuti pericolosi sono contrassegnati con asterisco "*" ai sensi della direttiva 2008/98/CE;

3. in caso di rifiuto pericoloso, definirne le caratteristiche di pericolosità secondo quanto previsto dal Regolamento 1357/2014/UE.

Rifiuti pericolosi o non pericolosi 

I rifiuti sono definiti pericolosi/non pericolosi:

  • in base all'origine del rifiuto o al ciclo produttivo (per origine);
  • in relazione alla concentrazione delle sostanze presenti (codice a specchio).

EER con codice a specchio: a un medesimo rifiuto possono essere attribuiti due codici EER, uno pericoloso e uno non pericoloso.

In questi casi, la scelta del codice viene effettuata verificando la presenza delle caratteristiche di pericolo HP attraverso la ricerca e la quantificazione di sostanze pericolose (Reg. UE 1357/2004 e All. 1 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

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