13 febbraio 2026: entrata in vigore del Formulario Digitale (xFIR)

13 Gennaio 2026

In conformità con le disposizioni previste dal DM 59/2023, il 13 febbraio 2026 entrerà in vigore il Formulario di Identificazione dei Rifiuti Digitale (xFIR). Di seguito i soggetti obbligati e le principali novità:

SOGGETTO

TIPO DI FORMULARIO

Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivati dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

con più di 10 dipendenti

Rifiuti pericolosi e non pericolosi => formulari digitali

Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti

provenienti da lavorazioni industriali o artigianali o derivanti dal trattamento dei rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

con fino a 10 dipendenti

Rifiuti pericolosi => formulari digitali

Rifiuti non pericolosi* => formulari cartacei o digitali; 

Produttori iscritti al RENTRI di rifiuti prodotti nell’ambito delle attività

  • agricole, agro-industriali e della silvicoltura e della silvicoltura e della pesca; di costruzione e demolizione, e di scavo;
  • commerciali;
  • di servizio;
  • sanitarie.

Rifiuti pericolosi => formulari digitali

Rifiuti non pericolosi* => formulari cartacei o digitali; 

Produttori NON iscritti al RENTRI di rifiuti non pericolosi

Rifiuti non pericolosi=> formulari cartacei

* questi operatori potranno scegliere di emettere il FIR digitale anche per i rifiuti non pericolosi

 

FIR Cartaceo o digitale?


L’obbligo in capo al produttore/detentore definisce le modalità di adempimento da parte di tutta la filiera:

  • se il produttore/detentore è obbligato all’emissione digitale del FIR, allora tutta la filiera (trasportatori, destinatari) devono gestire il FIR in formato digitale;
  • se il produttore/detentore non è obbligato all’emissione digitale del FIR, la gestione del FIR dovrà avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.


Dopo il 13 febbraio 2026 trasportatori e destinatari dovranno essere in grado di operare in entrambe le modalità (cartacea e digitale), in base al produttore/detentore.

I produttori di rifiuti NON iscritti al RENTRI emettono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

 

FIR DIGITALE

FIR CARTACEO

CHI EMETTE IL FIR

Produttore/detentore o trasportatore incaricato dal produttore/detentore.

FORMATO

Digitale + copia cartacea* (per il trasporto). In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l’utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 8 del DM 59/2023

Cartaceo

QUANTE COPIE

Non applicabile

2

CHI RESTITUISCE LA COPIA AL PRODUTTORE

Destinatario

Trasportatore

CHI TRASMETTE AL RENTRI I DATI DEL FIR

Produttore/detentore (il delegato o il trasportatore)

Trasportatore

Destinatario

Non applicabile

PER QUALI RIFIUTI VANNO TRASMESSI I DATI

Rifiuti pericolosi

Non applicabile

Di seguito le procedure operative in vigore per le due tipologie di formulari previsti.

FORMULARIO DIGITALE

CHI EMETTE IL FORMULARIO

Produttore/detentore o trasportatore su richiesta del produttore/detentore.

FIRMA DEL FORMULARIO

Sottoscritto digitalmente dal produttore/detentore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto, tramite App RENTRI o servizio di supporto RENTRI o proprio sistema gestionale in interoperabilità con il RENTRI.

TRASMISSIONE DEI DATI DEI FORMULARI DIGITALI RELATIVI AI RIFIUTI PERICOLOSI

La trasmissione dei dati al RENTRI può essere effettuata dal produttore/detentore (o delegato) o dal trasportatore se ha emesso il formulario, nel rispetto delle diverse tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro di c/s (per il produttore e trasportatore sono 10 giorni), tramite servizio di supporto RENTRI o proprio sistema gestionale in interoperabilità con il RENTRI.

RESTITUZIONE COPIA CON PESO A DESTINO

Il destinatario restituisce, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, la copia completa del formulario digitale firmato da tutti i soggetti, al produttore/detentore, e a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione, tramite il RENTRI. I formulari dovranno essere scaricati, dai soggetti che hanno ricevuto la copia, entro 90 giorni.

CONSERVAZIONE

La copia completa del FIR digitale restituita dal destinatario è soggetta a conservazione digitale a norma, al fine di garantire l’accessibilità dei dati, la loro utilizzabilità, integrità, autenticità e reperibilità. L’obbligo di conservazione dei formulari cartacei e digitali è di tre anni.

FORMULARIO CARTACEO

CHI EMETTE IL FORMULARIO

Produttore/detentore o trasportatore incaricato dal produttore/detentore.

N. COPIE

2

FIRMA DEL FORMULARIO

Sottoscritto dal produttore/detentore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto

RESTITUZIONE COPIA CON PESO A DESTINO

Il trasportatore restituisce, entro 90 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, la copia del formulario cartaceo completa del peso verificato a destino, tramite PEC o servizi di supporto RENTRI o consegna diretta.

CONSERVAZIONE

Le due copie del formulario (la prima copia e quella con il peso a destino) vanno conservate per 3 anni

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