Analisi Chimico Fisiche
Campionamento dei rifiuti
Il campionamento è l’operazione di prelievo di una porzione di sostanza in modo tale che essa sia rappresentativa dell’intera massa da cui proviene. Si tratta di una fase fondamentale nel processo di caratterizzazione del rifiuto, necessaria per l’attribuzione corretta del codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e per il successivo recupero o smaltimento conforme alla normativa.
La caratterizzazione chimico-fisica del rifiuto viene effettuata su un campione prelevato tramite tecniche adeguate, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10802 – “Campionamento manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati”. Questa norma descrive in dettaglio tutte le attività necessarie, tra cui:
- la definizione di un piano di campionamento;
- l’applicazione di tecniche di campionamento manuali;
- le adeguate modalità di conservazione dei campioni;
- la documentazione per garantire la tracciabilità delle operazioni di campionamento.
La UNI 10802 deve essere letta unitamente alla norma UNI EN 14899, norma quadro per la preparazione e l’applicazione del piano di campionamento, e al rapporto tecnico UNI CEN/TR 15310-1 Caratterizzazione dei rifiuti, che fornisce linee guida per la selezione dei criteri di campionamento in diverse condizioni operative.
La gestione del campionamento, a partire dalla preparazione delle attrezzature fino all’esecuzione del campionamento, può comportare rischi per il personale, legati ad esempio all’uso di ponteggi, alla manipolazione di sostanze pericolose o all’impiego di reagenti chimici. È quindi essenziale che le operazioni siano svolte da personale qualificato e formato, dotato di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e in grado di operare in condizioni di sicurezza, seguendo le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
Controllo delle emissioni in atmosfera
La Parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. disciplina le emissioni in atmosfera derivanti da attività industriali, impianti termici civili e dai combustibili utilizzati. Essa è suddivisa in tre titoli:
- titolo I, relativo alla concessione delle autorizzazioni e alla fissazione di limiti e prescrizioni specifici per stabilimenti, impianti o attività da parte dell’autorità competente;
- titolo II, di interesse per gli installatori e per i conduttori di impianti termici, in quanto inerente agli obblighi di comunicazione e al rispetto delle prescrizioni costruttive ed emissive degli impianti termici civili;
- titolo III, concernente quali siano i combustibili ammessi negli impianti soggetti alla disciplina dei titoli I e II.
AI sensi dell’art. 268, comma 1, lettera a) si definisce inquinamento atmosferico “ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente”.
L’emissione in atmosfera, definita come “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente”, può avvenire nei diversi modi individuati al comma 1 dell’art. 268 del D.Lgs. 152/2006:
- emissione convogliata: effettuata attraverso uno o più appositi punti;
- emissione diffusa: per le lavorazioni di cui all’art. 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell’allegato III alla parte quinta del decreto;
- emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;
- emissioni totali: somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate.
Controllo delle acque di scarico
Il prelievo e l’analisi dei campioni rappresentano un elemento chiave nel controllo dell’inquinamento idrico. Le sanzioni in questo ambito si basano spesso proprio su questi accertamenti tecnici.
L’art. 101, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che: “tutti gli scarichi ad eccezione di quelli domestici e di quelli assimilati ai sensi del comma 7, lett. e) devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento per il campionamento, che, salvo quanto previsto dall’art. 108, comma 4, va effettuato immediatamente a monte della immissione nel recapito in tutti gli impluvi naturali, le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, le fognature, sul suolo e nel sottosuolo”. Un’eccezione è prevista dall’art. 108, comma 5, che prevede: “per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell’allegato 5 alla Parte III del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo”.
L’impegno di Valli Gestioni Ambientali
Valli Gestioni Ambientali, in collaborazione con laboratori accreditati, offre un servizio completo per il campionamento e l’esecuzione di analisi chimico-fisiche finalizzate alla classificazione dei rifiuti, al controllo delle emissioni in atmosfera e al monitoraggio delle acque di scarico.
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